PEDIGREE - PERCHE' - I Setter Irlandesi

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Che cos'è un Pedigree

Il pedigree è il certificato di iscrizione al Libro genealogico, un importante documento che attesta l’appartenenza di un cane ad una determinata razza e ne rivela la progenie: genitori, nonni, bisnonni e trisnonni. Accanto al nome di ciascuno di questi vi sono i titoli conseguiti; campione italiano/internazionale di bellezza o di esposizione, lavoro e assoluto. Inoltre vi sono annotati, per alcune razze, la certificazione del grado di displasia e di altre patologie ereditarie. Ne deriva che, per chi conosce la razza, un pedigree è una fonte indispensabile di informazioni. Nonostante la buona cultura cinofila insegni che il pedigree sia uno strumento importante per conoscere il proprio cane, qualcuno ancora crede che questo sia una velleità di chi vuol fare esposizioni e partecipare alla cinofilia agonistica ufficiale. Ma in realtà, questo è solo l’aspetto marginale di un pedigree, la cosa più importante sono le informazioni genetiche in esso contenute: più cose sappiamo del nostro cane, più potrà essere intenso il rapporto con lui. La presenza di pedigree non è garanzia di un cane di qualità, che invece è data dal livello della genealogia indicata nel documento. Ma la sua assenza è sicuro indice di mancanza di selezione delle caratteristiche di razza.
Se desiderate un cane di razza, acquistate il vostro cucciolo da una persona seria ed esigete il pedigree.
Vendere cani senza pedigree costituisce illecito amministrativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 529 (GU n. 007 Suppl.Ord. del 11/01/1993)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/174/CEE RELATIVA ALLE
CONDIZIONI ZOOTECNICHE E GENEALOGICHE CHE

DISCIPLINANO LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI
RAZZA.

Materia: COMUNITÀ EUROPEE, ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE
URN: urn-:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529

ART. 5.

1. E CONSENTITA LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI DI RAZZA DI ORIGINE
NAZIONALE E COMUNITARIA, NONCHÉ DELLO SPERMA, DEGLI OVULI E DEGLI
EMBRIONI DEI MEDESIMI, ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO A SOGGETTI
ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI, DI CUI AL PRECEDENTE
ART. 1, COMMA 1, LETTERE A) E B), E CHE RISULTINO ACCOMPAGNATI DA
APPOSITA CERTIFICAZIONE GENEALOGICA, RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE
DEGLI ALLEVATORI CHE DETIENE IL RELATIVO LIBRO GENEALOGICO O IL
REGISTRO ANAGRAFICO.

2. È AMMESSA, ALTRESÌ, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI DI RAZZA
ORIGINARI DEI PAESI TERZI, PER 1 QUALI IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E
DELLE FORESTE ABBIA CON PROPRIO PROVVEDIMENTO ACCERTATO L'ESISTENZA
DI UNA NORMATIVA ALMENO EQUIVALENTE A QUELLA NAZIONALE. ALLE STESSE
CONDIZIONI È AMMESSA LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLO SPERMA, DEGLI
OVULI E DEGLI EMBRIONI PROVENIENTI DAI DETTI ANIMALI ORIGINARI DEI PAESI
TERZI. NON SONO AMMESSE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI DI QUELLE RISERVATE
AGLI ANIMALI DI RAZZA ORIGINARI DEI PAESI COMUNITARI.

3. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, CHIUNQUE COMMERCIALIZZA GLI
ANIMALI INDICATI NEI COMMI 1 E 2 IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI
UNA SOMMA DA L. 10.000.000 A L. 60.000.000.

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